[24/07/22]

Scadenze e ricorsi, non sempre la pausa estiva allunga i tempi

a cura di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme & Tributi Plus Fisco, del 24 luglio 2022

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Da lunedì 1° agosto e fino al 31 agosto scatta la sospensione feriale dei termini processuali. Inizialmente, l’articolo 1 della legge 742/1969 prevedeva che il decorso dei termini processuali fosse sospeso di diritto dal 1° al 15 settembre. Successivamente la “fine” della sospensione è stata anticipata al 31 agosto e quindi vale per 31 giorni. Così nel calcolo di un termine, non si considerano i giorni compresi in questo arco temporale.

Si tratta di una sospensione che non vale in via generalizzata per i termini di pagamento degli atti impositivi. In sostanza se l’atto prevede il pagamento «entro il termine per proporre ricorso», si può cumulare il mese di agosto ai 60 giorni previsti ordinariamente. Se, invece, viene previsto un termine specifico (ad esempio 30 giorni o 60 giorni), il periodo feriale non va considerato e il calcolo va eseguito a giorni di calendario. Ma vediamo in dettaglio le principali situazioni che possono presentarsi.

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi 24 07 2022  
Norme & Tributi Plus Fisco 24 07 2022 



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