[21/07/22]

Stretta sulle false fatture in regime di reverse charge

a cura di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme & Tributi Plus Fisco, del 22 luglio 2022

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Linea dura delle Sezioni Unite sulle sanzioni alle false fatture in regime di reverse charge. Secondo la sentenza n. 22727 depositata ieri, la sanzione più mite introdotta nel 2016, nei casi di applicazione dell’inversione contabile ed estesa anche alle operazioni inesistenti, riguarda solo le ipotesi di utilizzo del regime del reverse charge per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta.

Questi, in estrema sintesi, i termini della questione. Il Dlgs 158/2015 ha modificato dal 2016 il regime sanzionatorio tributario, Tra l’altro ha introdotto un comma (9 bis 3) all’articolo 6 del Dlgs 471/1997 sulla violazione degli obblighi di documentazione e registrazione Iva. È stato così previsto che se il cessionario o committente applica l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni, sia la detrazione operata nelle liquidazioni stesse, fermo restando il diritto a recuperare l’imposta eventualmente non detratta.

La seconda parte del medesimo comma ha poi esteso tale disposizione (recupero dell’Iva) anche ai casi di operazioni inesistenti, prevedendo tuttavia una sanzione dal cinque al dieci per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi 22 07 2022  
Norme & Tributi Plus Fisco 22 07 2022 



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