[13/07/22]

L’intestazione fittizia con l’utilizzo di somme non è autoriciclaggio

a cura di Laura Ambrosi

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme & Tributi Plus Fisco, del 13 luglio 2022

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Non c’è autoriciclaggio in presenza di utilizzo di somme generate dall’intestazione fittizia a terzi di beni, denaro e altre utilità, prevista dall’articolo 512-bis del Codice penale. A fornire questo principio è la II sezione penale della Cassazione con la sentenza 26902 depositata il 12 luglio.

Nei confronti di alcune persone, la procura ipotizzava i reati di trasferimento fraudolento di valori (articolo 512-bis, Codice penale) e del conseguente impiego di denaro, beni o utilità (articolo 648-ter, Codice penale) di provenienza illecita. Veniva così disposto il sequestro probatorio di alcuni carnet di assegni rinvenuti, confermato anche in sede di riesame.

Secondo il tribunale uno degli indagati aveva posto in essere una serie di operazioni verosimilmente illecite, quanto meno sul piano fiscale e tributario, che gli avevano consentito di disporre di somme di denaro di provenienza delittuosa, successivamente reimpiegate. Il tribunale del riesame riqualificava anche l’iniziale reato dell’ipotizzato impiego di denaro (articolo 648-ter, Codice penale) in autoriciclaggio (articolo 648-ter1, Codice penale).

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi 13 07 2022  
Norme & Tributi Plus Fisco 13 07 2022 



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