[18/07/22]

Il denaro donato in sede di preliminare non sconta l’imposta

a cura di Stefano Sereni

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme & Tributi Plus Fisco, del 18 luglio 2022

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La donazione di denaro effettuata in sede di un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile non sconta alcuna imposta di donazione. La norma, infatti, ne esclude l’applicazione quando il trasferimento è soggetto a registro o a Iva e, a tal fine, va verificato il requisito rispetto all’atto definitivo. A ricordarlo è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n. 87/1/2022 (presidente Montanari, relatore Reggioni).

La vicenda trae origine dall’avviso di liquidazione notificato a un notaio con il quale veniva contestata la liquidazione dell’imposta di registro relativamente a un contratto preliminare di assegnazione di un immobile da parte di una cooperativa. Nell’accordo veniva stabilito che una parte del corrispettivo veniva pagato a titolo di acconto, dallo zio e dalla madre dell’acquirente, per «spirito di liberalità» e il saldo al momento dell’assegnazione. In sede di stipula definitiva le citate liberalità sono state considerate irrilevanti ai fini fiscali.

L’Agenzia, quindi, con il provvedimento notificato al notaio non riteneva che si trattasse di donazioni esenti e pertanto liquidava l’imposta nella misura del 6% sulla quota dello zio. Per la donazione da parte della madre, l’ufficio ha ritenuto applicabile la franchigia prevista.

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi 18 07 2022  
Norme & Tributi Plus Fisco 18 07 2022 



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