[08/07/22]

Stipendi aggredibili: lo stesso limite vale nel civile e nel penale

a cura di Laura Ambrosi

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme & Tributi Plus Fisco, dell’8 luglio 2022

* * *

I limiti di impignorabilità degli stipendi dei lavoratori dipendenti previsti in ambito civile valgono anche ai fini del sequestro preventivo e della successiva confisca per equivalente, con esclusione degli emolumenti degli amministratori. Ad affermarlo sono le Sezioni Unite con la sentenza 26252 depositata ieri.

La questione, sottoposta lo scorso settembre all’alto consesso (ordinanza n.38068/2021), riguardava l’applicabilità al sequestro ed alla confisca per equivalente in sede penale dei limiti di pignorabilità degli stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle per licenziamento e pensione, previsti ai fini civili.

L’articolo 545 del Codice di procedura civile pone infatti una serie di limitazioni alla pignorabilità in sede civile dei crediti: ad esempio le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro, nel caso di accredito sul conto del debitore, sono pignorabili, solo per l’importo oltre il triplo dell’assegno sociale, se l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento,

Se invece l’accredito è stato eseguito dopo, le somme possono essere pignorate entro altri limiti (variabili da un quinto alla metà). Sussistevano due differenti e contrapposti orientamenti di legittimità basati sulla operatività della norma.

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi 08 07 2022  
Norme & Tributi Plus Fisco 08 07 2022 



Back