[01/07/22]

Rischio di confusione e valore dell’elemento grafico all’interno di un marchio

a cura di Cristina Bellomunno

Pubblicato su Beauty Horizons Italia n. 3/2022

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Da un punto di vista giuridico, la funzione principale del marchio è quella di distinguere un prodotto o un servizio come proveniente da una certa impresa. Per tale motivo non è consentito registrare come marchio segni che, considerati i prodotti o i servizi cui si riferiscono, creino confondibilità con un marchio precedente.

In altri termini, in linea generale, l’ordinamento giuridico ammette la presenza di due segni uguali o simili per prodotti o servizi tra loro diversi ma non la ammette per prodotti o servizi uguali o simili.

Ciò vale sia nella legislazione nazionale che in quella dell’Unione Europa. 

Di seguito – a titolo di esempio - diamo conto di una decisione dell’11 aprile 2022 della Commissione dei Ricorsi1 in relazione ad una domanda di marchio depositata dell’UE per prodotti cosmetici nei confronti della quale il titolare di un marchio antecedente, anch’esso depositato per prodotti cosmetici, ha depositato opposizione. La decisione si può leggere nella sua interezza qui.

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