[22/06/22]

Non c’è riciclaggio prima del delitto presupposto

a cura di Antonio Iorio

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi Focus "Regole antiriciclaggio. La sesta direttiva le ultime novità" del 22 giugno 2022

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Sulle connessioni tra riciclaggio e violazioni penali tributarie, ci sono importanti prese di posizione della Cassazione. Su tutte, quella delle sentenza 30889/2020, secondo la quale il trasferimento di somme provenienti da omesse fatturazioni non integra il reato di riciclaggio se non è già stata presentata la dichiarazione fraudolenta o infedele: il riciclaggio richiede la provenienza delittuosa delle somme, mentre i reati tributari comportano la presentazione della dichiarazione.

Nella specie, un avvocato riceveva assegni dai propri clienti a fronte di prestazioni non fatturate. Tali titoli venivano girati a un terzo che li riscuoterli e consegnava il contante al professionista.

All'avvocato era contestato il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Il terzo, imputato di riciclaggio del profitto illecito dalle violazioni fiscali penalmente rilevanti, dopo la condanna nei due gradi di giudizio, ricorreva in Cassazione lamentando, tra l'altro, l'impossibilità di configurare il reato di riciclaggio (articolo 648-bis del Codice penale). E infatti le condotte contestate quale presunto riciclaggio in realtà erano state consumate prima del delitto presupposto di evasione fiscale, mancando così la natura delittuosa del denaro oggetto di sostituzione.

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