[30/05/22]

Sport, bocciata la verifica fondata su violazioni precedenti non contestate

a cura di Stefano Sereni

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme & Tributi Plus Fisco, del 30 maggio 2022

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In base al principio di autonomia di ogni periodo d’imposta, è illegittima la contestazione che si fonda su violazioni relative ad altra annualità per la quali però non è stato notificato specifico atto impositivo. Ad affermarlo la sentenza 73/1/2022 della Ctp di Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari), depositata lo scorso 6 aprile.

La vicenda trae origine da un accertamento per il 2016 nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica, con il quale veniva contestata l’assenza dei requisiti agevolativi di cui all’articolo 1 della legge 398/91. In particolare, l’Agenzia, per il periodo d’imposta precedente a quello accertato, aveva riscontrato l’esistenza di ricavi non dichiarati. Per tale ragione, il valore complessivo del volume di affari induttivamente determinato era superiore al limite previsto dalla norma, pari a 250mila euro (somma elevata a 400mila euro dal 2017), con la conseguenza che l’ente non poteva beneficiare del particolare regime.

L’ufficio, quindi, per l’anno successivo notificava l’avviso di accertamento, applicando il regime ordinario di tassazione.

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi 30 05 2022
Norme & Tributi Plus Fisco 30 05 2022



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