[21/04/22]

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte se c’è intenzionalità

a cura di Antonio Iorio

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme & Tributi Plus Fisco, del 21 aprile 2022

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La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte scatta ove vi sia l’intenzione di non voler pagare e comunque l’esistenza di un debito tributario suscettibile di essere riscosso coattivamente. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 15239 depositata ieri.

Il tribunale del riesame confermava il sequestro preventivo nei confronti di due indagati (padre e figlia) che, secondo la tesi accusatoria, avevano simulato la vendita di immobili onde sottrarsi al pagamento delle imposte, commettendo il reato di cui all’articolo 11 del Dlgs 74/2000. I due indagati ricorrevano per Cassazione lamentando che dopo la definitiva assoluzione dal precedente reato di omessa dichiarazione mancava il debito fiscale per il quale era stata ipotizzata la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso. Innanzitutto, secondo la Cassazione il Tribunale del riesame non aveva adeguatamente verificato la sussistenza del debito tributario in capo agli indagati. Nella specie, infatti, la contestazione da cui era scaturita anche l’ipotesi di omessa presentazione riguardava la società di cui uno dei due era amministratore.

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi 21 04 2022
Norme & Tributi Plus Fisco 21 04 2022



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