[08/04/22]

Responsabilità 231 anche se il risparmio per l’ente è esiguo

a cura di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme & Tributi Plus Fisco, dell’8 aprile 2022

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Società responsabile ai sensi del Dlgs 231/2001 per l’illecito dell’amministratore anche se la violazione ha comportato un esiguo risparmio di spesa. Il differente principio secondo cui tale esiguità potrebbe implicare la commissione del reato nell’interesse dell’ente solo se è provata la prevalenza delle esigenze di profitto rispetto alla tutela dei lavoratori, si applica esclusivamente in un contesto di osservanza delle disposizioni da parte della società. A fornire questa rigorosa interpretazione è la Cassazione con la sentenza n. 13218 depositata ieri.

La pronuncia trae origine da un procedimento penale nei confronti dell’amministratore e della società per le lesioni subite da un dipendente sul posto di lavoro. L’ente era ritenuto responsabile a norma degli articoli 5 e 25-septies del Dlgs 231/2001 perché il reato sarebbe stato commesso nel suo esclusivo interesse, in assenza di procedure amministrative volte a controllare l’operato dell’amministratore con delega alla sicurezza: l’amministratore, infatti, avrebbe agito per realizzare un risparmio di spesa nell’esclusivo interesse della società. Contro la sentenza di condanna della Corte di appello ricorrevano per cassazione sia la persona fisica, sia la società.

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi 08 04 2022
Norme & Tributi Plus Fisco 08 04 2022



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