[02/04/22]

Per la causa di non punibilità ravvedimento necessario

a cura di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme & Tributi Plus Fisco, del 2 aprile 2022

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Per beneficiare della causa di non punibilità per la dichiarazione fraudolenta, il calcolo delle imposte va eseguito autonomamente dal contribuente attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, non potendosi pretendere un provvedimento dell’amministrazione. Ad affermare questo principio è la Corte di cassazione con la sentenza n. 11995 depositata ieri.

Nei confronti di due legali rappresentati di società, imputati di dichiarazione fraudolenta con fatture false (articolo 2 del Dlgs 74/2000) il difensore chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità, avendo estinto il debito tributario attraverso acquiescenza agli accertamenti.

L’articolo 39 del Dl 124/2019 ha esteso le preesistenti cause di non punibilità mediante pagamento del debito tributario (articolo 13 del Dlgs 74/2000) includendo anche i delitti di dichiarazione fraudolenta. Tuttavia ne ha subordinato la fruizione alla condizione che l’integrale pagamento avvenga prima della formale conoscenza di qualsiasi controllo.

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi 02 04 2022
Norme & Tributi Plus Fisco 02 04 2022



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