[01/04/22]

Accesso allo studio dei consulenti come in sede

a cura di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme & Tributi Plus Fisco, del 1 aprile 2022

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Il termine dei 60 giorni prima dell’emissione dell’atto impositivo deve essere osservato anche se l’accesso per l’acquisizione della documentazione da controllare sia avvenuto soltanto presso lo studio del commercialista detentore delle scritture contabili.

A fornire questo interessante principio è la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 10352 depositata ieri.

L’ufficio contestava varie irregolarità fiscali e rettificava maggiori imposte ad una ditta individuale a seguito di richiesta di esibizione della documentazione fiscale formulata nei confronti del proprio commercialista depositario delle scritture contabili.

Sin dal ricorso introduttivo il contribuente eccepiva, tra gli altri motivi, la nullità dell’atto per inosservanza del termine dei 60 giorni dalla data di acquisizione dei documenti presso il consulente e l’emissione dell’avviso di accertamento.

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi 01 04 2022
Norme & Tributi Plus Fisco 01 04 2022



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