[20/11/21]

Scadenze più lunghe, senza interessi né recuperi coattivi sui debiti dovuti

a cura di Elisa Gasparini

Pubblicato su Guida al Diritto, de Il Sole 24 ore, n. 44 del 20 novembre 2021

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L’articolo 2 del Decreto Fiscale dispone la proroga del termine per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021.

L’articolo 2 del Decreto Fiscale dispone la proroga del termine per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021. Per le cartelle notificate nel suddetto lasso temporale, infatti, il termine di pagamento viene portato dall’ordinario di 60 giorni ex articolo 25 del Dpr 602/1973 a quello più lungo di 150 giorni.

Ciò significa che nei 150 giorni successivi alla notifica delle cartelle di pagamento, l’agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive o iscrivere ipoteche e fermi amministrativi sui beni dei contribuenti. Inoltre, in pendenza del termine di pagamento il contribuente non è tenuto a versare gli interessi moratori previsti dall’articolo 30 del Dpr 602/1973, che verranno conteggiati dalla data di notifica della cartella solo in mancanza di tempestivo pagamento.

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