Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme & Tributi Plus Fisco, del 30 ottobre 2021
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Non costituisce plusvalenza tassabile la cessione di un fabbricato da demolire poiché non è legittima la presunzione dell'Ufficio che si tratti di area edificabile. Il legislatore, infatti, ha disciplinato differentemente le compravendite di edifici da quelle dei terreni e tale distinzione vale anche ai fini del registro e dell'Iva. A confermare il principio per le imposte dirette e a modificare il pregresso orientamento per le imposte indirette, è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 30756 depositata ieri.
La vicenda trae origine dall'accertamento con il quale l'Agenzia assoggettava a tassazione una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno con sovrastante un fabbricato da demolire.
Secondo la tesi erariale, si trattava di una compravendita di area edificabile e come tale da tassare quale reddito diverso. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario che in appello ne confermava la legittimità. La contribuente ricorreva così in Cassazione lamentando, tra i diversi motivi, l'errata applicazione della norma.
Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi 30 10 2021
Norme & Tributi Plus Fisco 30 10 2021