[11/10/21]

Spettano i benefici fiscali all’associazione sportiva che omette il modello Eas

a cura di Stefano Sereni

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme & Tributi Plus Fisco, dell’11 ottobre 2021

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Non decade dai benefici fiscali l’associazione sportiva dilettantistica che non presenta il modello Eas: il legislatore non ha espressamente previsto alcuna sanzione, l’omissione non ostacola i controlli e tanto meno arreca un danno all’Erario. A precisarlo è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 227/1/2021 (presidente e relatore Montanari).

Un’associazione sportiva dilettantistica non inviava telematicamente alle Entrate il modello Eas, con il quale vengono comunicati i requisiti previsti per poter beneficiare delle agevolazioni impositive (in particolare articolo 90, legge 289/2002 e articolo 148 del Tuir).

L’agenzia delle Entrate, quindi, recuperava le imposte in misura ordinaria. Il provvedimento veniva impugnato dall’associazione sportiva, eccependo che la normativa non prevede la sanzione della decadenza dalle agevolazioni e che al più si tratterebbe di una violazione meramente formale. Inoltre, l’ente si era avvalso della definizione agevolata delle irregolarità formali (articolo 9, Dl 119/2018) e pertanto doveva considerarsi un errore comunque sanato. L’ufficio si costituiva confermando la legittimità del recupero.

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi 11 10 2021
Norme & Tributi Plus Fisco 11 10 2021



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