[21/09/21]

Per l’imposta evasa anche i costi aggiuntivi con i dati dei fornitori

a cura di Antonio Iorio

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme & Tributi Plus Fisco, del 21 settembre 2021

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Nei reati dichiarativi la quantificazione dell’imposta evasa deve considerare anche i costi non contabilizzati i cui documenti sono stati acquisiti presso i fornitori. A precisarlo è la sentenza 34661/2021 della Cassazione depositata il 20 settembre.

Un imprenditore veniva condannato per omessa presentazione delle dichiarazioni. Nel procedimento, si difendeva, tra l’altro, evidenziando la non corretta determinazione della imposta evasa: non erano state considerate le fatture di acquisto che, ancorché non contabilizzate, erano state acquisite dalla Guardia di Finanza presso i fornitori.

La Corte d’appello riteneva inammissibile il gravame perché, in sostanza, tali costi non erano stati provati in quanto contabilizzati.

Nel ricorso per cassazione l’imputato lamentava che i costi, non considerati ai fini della quantificazione della soglia di punibilità, erano stati documentati dai propri fornitori e pertanto era irrilevante la loro registrazione in contabilità.

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi 21 09 2021
Norme & Tributi Plus Fisco 21 09 2021



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