[23/07/21]

Ne bis in idem sulle dichiarazioni fraudolente

a cura di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme & Tributi Plus Fisco, del 23 luglio 2021

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La sentenza definitiva per dichiarazione fraudolenta con indicazione di false fatture false esclude, per il ne bis in idem, un altro procedimento concernente il medesimo reato commesso nello stesso anno anche se relativo a documenti fittizi di altri fornitori. Il delitto, infatti, è connesso alla dichiarazione e non alle fatture. A enunciare questo interessante principio è la Corte di cassazione con la sentenza nr. 28437 depositata ieri.

Un imprenditore veniva condannato in via definitiva per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture per l’anno 2014. Successivamente, per il medesimo anno veniva accertato l’inserimento nella (stessa) dichiarazione di altre fatture fittizie emesse però da differenti fornitori. In questo secondo procedimento la difesa rilevava la precedente condanna definitiva per il medesimo fatto con la conseguenza che, in applicazione del ne bis in idem, non poteva essere più giudicato. In base all’articolo 649 del Codice di procedura penale, infatti, l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può esser sottoposto di nuovo a procedimento penale per il medesimo fatto.

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi 23 07 2021
Norme & Tributi Plus Fisco 23 07 2021



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