[18/06/21]

Rettifica rimanenze anche senza continuità

a cura di Laura Ambrosi

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme & Tributi Plus Fisco, del 18 giugno 2021

* * *

È legittima la rettifica delle rimanenze iniziali anche se le finali dell’anno precedente non sono state accertate. L’Ufficio infatti ha l’obbligo di adeguare i valori solo relativamente agli anni successivi ma non per i precedenti.

Ad affermarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 17312 depositata ieri. La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’agenzia delle Entrate rettificava a una società le rimanenze iniziali perché ritenute insussistenti. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario eccependo, tra gli altri, anche l’illegittimità perché l’Ufficio non aveva rettificato le rimanenze finali dell’esercizio precedente, violando così il principio di continuità di bilancio. Entrambi i giudici di merito accoglievano il gravame e quindi l’Agenzia ricorreva in Cassazione lamentando un’errata applicazione della norma.

 

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi 18 06 2021
Norme & Tributi Plus Fisco 18 06 2021



Back