[14/06/21]

L’utilizzo delle nuove tecnologie richiede un approccio specifico

a cura di Maddalena Valli e Davide Mula

Pubblicato su Guida al Diritto, de Il Sole 24 ore, n. 24 del 19 giugno 2021

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Ciò che era stato contestato dal Garante era in particolare la mancanza di validità del consenso richiesto all’interessato-associato attraverso la piattaforma web dell’Associazione.

In tema di trattamento di dati personali, il consenso, ove necessario, è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificatamente in riferimento a un trattamento chiaramente individuato. Ove, peraltro, tale trattamento comporti l’utilizzo di un algoritmo il requisito della consapevolezza non può considerarsi soddisfatto, ove lo schema esecutivo dell’algoritmo e gli elementi di cui si compone restino ignoti o non conoscibili da parte dell’interessato.

Questo il principio espresso dalla Cassazione con ordinanza n. 14381 del 25 maggio 2021 che impone alcune riflessioni.

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