[07/06/21]

Accertamento induttivo non applicabile in caso di semplice scostamento

a cura Stefano Sereni

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme & Tributi Plus Diritto, del 7 giugno 2021

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Lo scostamento dell’11% tra redditi dichiarati e quelli stimati in base agli studi di settore non costituisce una grave incongruenza necessaria per legittimare l’ufficio all’utilizzo del metodo induttivo di accertamento. A stabilirlo è la sentenza 143/2/2021 della Ctp di Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari).

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente, titolare di ditta individuale, che per un periodo di imposta non era risultato congruo agli studi di settore per circa 50mila euro. L’ufficio, a seguito di verifica conclusasi con processo verbale di contestazione (Pvc), notificava l’atto impositivo rideterminando con metodo analitico presuntivo il reddito imponibile, richiedendo quasi 200mila euro di maggiori imposte. L’accertamento veniva impugnato evidenziando che il contribuente era risultato congruo e coerente sia per il triennio precedente, sia per l’esercizio successivo a quello oggetto di accertamento. In tale anno, si era registrata una lieve perdita determinata dai costi di start-up per l’apertura, in un locale adiacente al principale, di una nuova attività, rivelatasi poi fallimentare (ed infatti ceduta pochi anni dopo). 

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi 07 06 2021
Norme & Tributi Plus Fisco 07 06 2021



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