[16/03/21]

Il ravvedimento parziale vale per il passato

a cura di Laura Ambrosi

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme & Tributi Plus Diritto, del 12 marzo 2021 

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Una società, in seguito ad una dichiarazione integrativa, versava solo parzialmente i maggiori acconti dovuti, con interessi e sanzioni ridotte in applicazione del ravvedimento operoso. L’Agenzia notificava una cartella di pagamento disconoscendo il ravvedimento solo parziale. Il provvedimento veniva impugnato ed entrambi i giudici di merito confermavano le ragioni della contribuente.

L’Ufficio ricorreva così in Cassazione. Nelle more del processo, la società presentava una memoria per chiedere l’applicazione retroattiva della nuova norma sul «ravvedimento parziale» (articolo 13-bis del Dlgs 472/97), introdotta con il decreto Crescita (Dl 34/2019).

La Suprema corte ha rilevato che il primo periodo del nuovo articolo 13 bis del Dlgs 472/97, secondo il quale «l’articolo 13 si interpreta che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato» è una norma di interpretazione autentica e pertanto con efficacia retroattiva. Secondo la Cassazione, sulle sanzioni amministrative per violazioni tributarie è applicabile il principio del favor rei, in base al quale va garantito il regime più favorevole al contribuente, solo se il provvedimento sanzionatorio non è divenuto definitivo ed è ancora pendente in un giudizio la relativa soluzione.

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi 12 03 2021
Norme & Tributi Plus Diritto 12 03 2021



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