[09/03/21]

L’inerenza segue l’attività svolta e non i ricavi conseguiti o potenziali

a cura di Laura Ambrosi

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme & Tributi Plus Diritto, del 9 marzo 2021

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L’inerenza di un costo va verificata rispetto all’oggetto dell’attività di impresa svolta e non con riferimento ai ricavi conseguiti o conseguibili. L’eventuale antieconomicità rappresenta al più un sintomo della estraneità degli oneri, di per sè non sufficiente ad escluderne la deducibilità.

A confermare questi interessanti principi è la Cassazione con l’ordinanza 6368/2021 depositata ieri.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato ad una società con cui erano recuperati a tassazione costi per spese di sponsorizzazione. Secondo l’Agenzia si trattava di oneri non inerenti in quanto incongrui rispetto all’attività sponsorizzata, ed antieconomici, rispetto alle prestazioni ricevute. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario che, per entrambi i gradi di merito, riteneva legittima la pretesa. La Ctr, in particolare, confermava l’indeducibilità nel presupposto che il costo fosse sproporzionato rispetto al potenziale «ritorno commerciale».

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi 09 03 2021
Norme & Tributi Plus Diritto 09 03 2021



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