[03/02/21]

Esenzione del pagamento dell’Imu, dal Dl rilancio alla legge di bilancio

a cura di Beatrice Santoro

Pubblicato su Guida al Diritto, de Il Sole 24 ore, n. 5 del 6 febbraio 2021

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L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha imposto la necessità di intervenire con apposite misure economiche, per sostenere le categorie più colpite dalle restrizioni applicate, fra le quali rientra l’esenzione del pagamento dell’Imu.

Cancellazione della seconda rata Imu
(Dl 137/2020, convertito dalla legge 176/2020, articoli 9, 9-bis e 9-ter)
IL DECRETO RILANCIO (ARTICOLO 177 DEL DL 34/2020)

Il primo provvedimento assunto in materia di Imu aboliva il versamento della prima rata dell’Imu per gli immobili e le relative pertinenze:

  • adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché quelli degli stabilimenti termali;
  • rientranti nella categoria catastale D/2, degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, purché i proprietari erano anche i gestori dell’attività; in questo caso l’esenzione era prevista anche per la prima rata;
  • rientranti nella categoria D in uso alle imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli purché i proprietari erano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
  • destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i proprietari erano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

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