[13/01/21]

Accertamento da transfer pricing fondato sul divario dal valore normale

a cura di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme & Tributi Plus Diritto, del 13 gennaio 2021

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Nel transfer pricing l’antieconomicità o il risparmio di imposta non sono elementi sufficienti per fondare l’accertamento: occorre infatti che l’ufficio provi lo scostamento del prezzo rispetto al valore normale.

Il contribuente è poi tenuto a dimostrare la “normalità” delle condizioni economiche concordate.
Ad affermarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza 230/2021 depositata ieri 12 gennaio.

La vicenda trae origine dalla contestazione dell’Agenzia di alcuni costi di marketing, partecipazione a fiere estere, promozione aziendale e pubblicità sostenuti e dedotti da una società controllante anche nell’interesse delle partecipate estere.
L’Agenzia, contestando la violazione dei prezzi di trasferimento, recuperava tali costi nel presupposto che fossero privi di una valida giustificazione economica e avessero in concreto consentito un cospicuo risparmio di imposta.

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi 13 01 2021
Norme & Tributi Plus Diritto 13 01 2021

 



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