[12/01/21]

Responsabilità 231: quando è rilevante il vantaggio fortuito e non prevedibile

a cura di Marco Moretti

Pubblicato su IPSOA quotidiano del 12 gennaio 2021

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In materia di responsabilità amministrativa degli enti da reato la Suprema Corte torna sulla valutazione dei requisiti dell’interesse o del vantaggio, chiarendone la corretta interpretazione. In particolare, con la sentenza n. 37381 del 2020, viene precisato che il requisito dell’esclusivo interesse proprio o altrui perseguito dall’agente si integra, con conseguente applicazione della esclusione di responsabilità di cui secondo comma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001, solo quando il vantaggio comunque determinatosi in capo all’ente sia del tutto fortuito e non prevedibile. Solo in tale ultimo caso, infatti, si può sostenere che l’agente abbia agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi e si sia quindi spezzato il rapporto di immedesimazione organica o comunque riconducibilità delle relative condotte tra soggetto agente e l’ente.

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