[07/01/21]

La sanzionabilità del responsabile della violazione diverso dal contribuente

a cura di Laura Ambrosi

Pubblicato su NORME E TRIBUTI MESE, de Il Sole 24 ore, n. 1 del 5 gennaio 2021

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Con la sentenza 32901 del 24 novembre scorso, la Cassazione è tornata ad occuparsi dei reali beneficiari delle società schermo. La personalizzazione delle sanzioni amministrative ed il concorso nell’illecito commesso da terzi, misure introdotte con la riforma del 1997, sono state notevolmente mitigate nel 2003, quando il legislatore ha espressamente escluso la sanzionabilità di soggetti diversi dall’ente che ha beneficiato direttamente dell’illecito fiscale. In concreto risultavano esclusi da responsabilità amministratori, dirigenti, consulenti fiscali, professionisti, ecc… Tuttavia, anche oggi si verifica che gli Uffici pretendano, attraverso una diretta notifica dei provvedimenti, imposte, sanzioni ed interessi anche dai soggetti terzi diversi dalla società, nella convinzione che sussista una sorta di responsabilità anche per il concorso della violazione. La giurisprudenza di legittimità ormai da tempo ha fatto chiarezza sul punto, ma pare che l’Amministrazione finanziaria non sia disposta ad adeguarsi a tale orientamento.

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