[01/05/20]

Cumulabilità dei termini di sospensione e adesione

a cura di Laura Ambrosi e Diego Annarilli

Pubblicato su La Settimana Fiscale, de Il Sole 24  Ore, n. 18 del 6 maggio 2020

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Quasi alla fine del periodo di sospensione dei termini processuali, persistono i dubbi sulla possibile cumulabilità con la sospensione ordinariamente prevista per l'accertamento con adesione. Il passato giurisprudenziale inerente all'istituto non aiuta a trovare conferme e così pure la recente circolare dell'agenzia delle Entrate del 16 aprile 2020, n. 10/E. Pertanto si palesa ancor di più la necessità di un rapido intervento normativo.

Come ormai noto, per fronteggiare l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, sono state introdotte una serie di misure tra le quali anche la sospensione dei termini processuali. In particolare, considerando anche le modifiche apportate dal Dl 23/20201, è stata prevista la sospensione dal 9 marzo all’11 maggio delle udienze e per il compimento di qualsiasi atto o attività processuale nell’ambito dei procedimenti includendo anche la fase introduttiva dei giudizi e più in generale le impugnazioni. Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, comprendendo espressamente anche i termini per la notifica del ricorso e/o reclamo di primo grado. In concreto, quindi, per gli atti impugnabili occorre determinare il “nuovo” termine di impugnazione, poiché tale data sarà il riferimento per la proposizione del ricorso, l’eventuale presentazione dell’istanza di adesione ovvero il pagamento nell’ipotesi di acquiescenza.

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