[01/05/20]

Il regime IVA dei contributi pubblici, imponibili solo con prestazione sottostante

a cura di Laura Ambrosi e Massimo Baglioni

Pubblicato su NORME E TRIBUTI MESE, de Il Sole 24 ore, n. 5 del 5 maggio 2020

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L’agenzia delle Entrate si è recentemente occupata del regime Iva dei contributi pubblici. Anche quest’ultimo intervento, come i precedenti, non deriva da una modifica della norma di riferimento, bensì solo dalla necessità di qualificare il rapporto giuridico sottostante tutt’altro che pacifico. Si tratta, infatti, di una situazione alquanto controversa che ha sviluppato numerosi contenziosi tutt’ora pendenti. A tal fine, occorre verificare se l’erogazione del denaro avvenga o meno in forza di uno scambio di prestazioni sinallagmatiche.

La presenza del sinallagma nel regime Iva è un principio immanente della disciplina stessa sin dalla sua istituzione.

Il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto è stato razionalizzato e coordinato dalla direttiva 2006/112/Ce che ne costituisce una sorta di testo unico [per quanto qui di interesse, il riferimento è l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c)] .

I cambiamenti al tempo apportati dalla direttiva sono stati prevalentemente di struttura e redazionali - necessari per rendere il testo più chiaro e comprensibile, ovvero a correggere errori e divergenze linguistiche - nonché alcuni sostanziali[1] (come, territorialità delle prestazioni di servizi effettuate da un intermediario con rappresentanza; definizione di prodotti soggetti ad accisa ai fini dell’applicazione della disciplina dell’Iva; territorialità delle prestazioni di telecomunicazione).

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