[29/04/20]

Indebite compensazioni, il reato si allarga

a cura di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Pubblicato su Norme e Tributi, de Il Sole 24 Ore, del 29 aprile 2020

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L’essenza della condotta delittuosa è rappresentata dall’utilizzo della compensazione senza un valido diritto di credito a monte, a prescindere si tratti di compensazione orizzontale, relativa cioè a crediti e debiti di imposte di natura diversa, sia verticale, riguardante tributi di natura omogenea.

Penalmente rilevanti anche le indebite compensazioni utilizzate per pagare tributi differenti dalle imposte sui redditi e l’Iva e anche se non è stato utilizzato l’F24. È il cambio di rotta con il quale la Cassazione, con la sentenza 13149 depositata ieri, ha risolto una vicenda originata dalla compensazione effettuata con un credito inesistente, attraverso la quale pagava somme dovute a titolo previdenziale e assistenziale, oltre 50mila euro.

Il fatto

Veniva emesso un decreto di sequestro preventivo, annullato dal riesame, nel presupposto che costituiva reato solo l’utilizzo di crediti inesistenti per il pagamento di imposte dirette e Iva. Il Pm ricorreva in Cassazione. La Corte, accogliendo il ricorso, ha fornito alcune precisazioni.

L’articolo 17 del Dlgs 241/97 consente di utilizzare i crediti risultanti dalle dichiarazioni per pagare debiti per imposte, contributi previdenziali e assistenziali e altre somme in favore dell’erario ed enti locali con F24. L’articolo 10-quater del Dlgs 74/2000 punisce con la reclusione chiunque non versi le somme dovute utilizzando crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo oltre 50mila euro.
 

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