[11/12/20]

La rottamazione esclude la punibilità dei reati tributari

a cura di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme & Tributi Plus Diritto, dell’ 11 dicembre 2020

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L’estinzione del debito tributario attraverso la rottamazione è idonea a far scattare la non punibilità per i reati tributari, trattandosi comunque di una speciale procedura. Inoltre, poiché l'amministrazione finanziaria non ha più nulla da pretendere, viene meno il profitto del reato, con la conseguenza che l’eventuale sequestro è illegittimo.

A fornire questi principi è la Cassazione in due sentenze: 34940/ 2020 e 35175/2020.

Spesso si è discusso se l’estinzione del debito tributario, mediante le definizioni degli ultimi anni, abbia rilevanza per la non punibilità di alcuni reati tributari e in ogni caso consenta la fruizione degli altri benefici previsti (patteggiamento, attenuanti e così via). Ciò perché la norma penale (articolo 13 Dlgs 74/00) fa riferimento all’integrale pagamento degli importi dovuti anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento mentre con la definizione/rottamazione non si versano né sanzioni né interessi e in alcuni casi si riducono le imposte inizialmente pretese.

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi 11 12 2020
Norme & Tributi Plus Diritto 11 12 2020



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