[16/11/20]

A pagare per il ritardo è il cliente Ma dietro l’angolo c’è il risarcimento

a cura di Antonio Iorio

Pubblicato su Il Sole 24 Ore e Norme & Tributi Plus Diritto, del 16 novembre 2020

* * *

Il contribuente è comunque responsabile di eventuali inadempimenti commessi dal proprio consulente che lo riguardano, salvo che il professionista non abbia agito in modo fraudolento. Resta ferma la possibilità di agire in sede civile nei confronti del professionista per ottenere il ristoro del danno eventualmente subito. Sono queste, in estrema sintesi, le regole basilari dei rapporti tra cliente e professionista in presenza di inadempimenti di quest’ultimo.

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale (da ultimo Cassazione 17346/2020) nel caso di omissioni del consulente, il cliente risponde della violazione verso l’amministrazione. Ciò in quanto egli non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento al professionista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione o ad eseguire i versamenti, essendo tenuto a vigilare affinché il mandato sia adempiuto. La sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.

Il Sole 24 Ore 16 11 2020
Norme & Tributi Plus Diritto 16 11 2020



Back