[10/11/20]

Solo con sentenza definitiva è preclusa la fase amichevole

a cura di Valerio Moretti

Pubblicato su Guida al Diritto, de Il Sole 24 ore, Dossier n. 5 del 14 novembre 2020

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Con il Dl n. 104/2020 (“decreto Agosto”), è stata modificata la normativa che disciplina l’apertura della procedura amichevole per la risoluzione delle controversie in materia fiscale tra Stati membri dell’Unione europea.

A partire dalla sua entrata in vigore non sarà più possibile accedere alla procedura di risoluzione se, sulla questione controversa, sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

La direttiva n. 2017/1852 del Consiglio europeo La direttiva n. 2017/1852 del Consiglio europeo del 10 ottobre 2017 è stata emanata con l’obiettivo di garantire la risoluzione delle controversie relative all’interpretazione e all’applicazione delle convenzioni fiscali bilaterali e della convenzione sull’arbitrato dell’Unione, con particolare riferimento alle doppie imposizioni [secondo Cassazione, sezione V, n. 10793/2016, l’operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall’articolo 67 del Dpr n. 600 del 1973, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto. In giurisprudenza v., altresì, sui singoli trattati bilaterali contro le doppie imposizioni: Cassazione, sezione V, n. 2323/2020, Id., n. 30347/2019; Id., n. 24287/2019, (fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del ruolo, Rel. n. 73 del 28 settembre 2020 su controversie fiscali internazionali in materia di doppia imposizione procedura amichevole (cd. Map - procedura arbitrale obbligatoria)].

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