[10/11/20]

Rinviate le azioni di recupero dei carichi affidati all'Agenzia

a cura di Stefano Sereni

Pubblicato su Guida al Diritto, de Il Sole 24 ore, Dossier n. 5 del 14 novembre 2020

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Con l’articolo 68 del decreto “Cura Italia” (Dl 18/2020) era stata prevista (comma 1) la sospensione dei termini, scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, per il versamento delle somme per i carichi affidati all’Agente della Riscossione derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi (imposte dirette e Iva), accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali.

I versamenti dovuti in tale periodo dovevano poi essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo alla fine della sospensione.

La norma non fa distinzioni tra entrate tributarie e non, con la conseguenza che è indifferente l’Ente creditore (che sia quindi l’agenzia delle Entrate, un Comune o simili); lo stesso vale per i ruoli, sia ordinari che straordinari.

Va sottolineato che è apparsa subito strana la scelta del Legislatore di sospendere solo i carichi già affidati all’Agente della Riscossione, atteso che poteva apparire logico e coerente ricomprendere anche le somme dovute a seguito di accertamenti esecutivi ancora non affidati.

La rubrica dell’articolo 68 sembra però chiara, tanto che la stessa agenzia delle Entrate era intervenuta sul punto con la circolare n. 5/2020, escludendo che la suddetta norma potesse far generale riferimento anche agli avvisi di accertamento esecutivi («la sospensione... cui fa riferimento l’articolo 68, va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati»).

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