[10/11/20]

I benefici nel settore dell'agricoltura hanno applicazione retroattiva

a cura di Beatrice Santoro

Pubblicato su Guida al Diritto, de Il Sole 24 ore, n. 45 del 14 novembre 2020

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Il decreto Agosto (Dl 104/2020) rappresenta uno dei pilastri con il quali è stata data attuazione alle misure volte al rilancio e al sostegno dell’economia nazionale, provata dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

Interpretazione autentica in materia di Imu
(Dl 104/2020, convertito con modifiche dalla legge 126/2020, articolo 78-bis)

In sede di conversione in legge (legge 126/2020), è stata inserita un’apposita disposizione normativa, l’articolo 78-bis, per regolamentare la previsione di una serie di benefici in materia di imposte, nel settore dell’agricoltura. I suddetti, vista la natura di norma di interpretazione autentica, hanno applicazione retroattiva.

I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionisti (Iap) pensionati che svolgono attività agricola La prima categoria di contribuenti interessati sono i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionisti (Iap) pensionati che, pur essendosi congedati dal lavoro per aver raggiunto i limiti di età e di contributi richiesti, continuano a svolgere le attività agricole. I predetti, a norma del comma 3 dell’articolo 78-bis della legge 126/2020, non sono più tenuti al versamento dell’imposta sui terreni coltivati. La previsione si pone, infatti, in una posizione di totale discontinuità con il precedente assetto normativo, che invece non li esonerava dal pagamento.

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