[10/11/20]

Più tempo per gli accordi “agevolati” attraverso lo scambio di consenso

a cura di Guido Malpezzi

Pubblicato su Guida al Diritto, de Il Sole 24 ore, Dossier n. 5 del 14 novembre 2020

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L’articolo 72 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (“decreto Agosto”) ha stabilito che continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto Liquidità e degli articoli 33 e 34 del decreto Rilancio sulla modalità di conclusione agevolata dei contratti bancari e finanziari/assicurativi.

Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi (Dl 104/2020, convertito con modifiche dalla legge 126/2020, articolo 72)

Lo scorso 13 ottobre è stato convertito in legge il decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 (cosiddetto “decreto Agosto”).L’articolo 72 del citato decreto rubricato «sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi» ha stabilito che continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (cosiddetto “decreto Liquidità”) e  degli articoli 33 e 34 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (cosiddetto “decreto Rilancio”).

Gli articoli 4 del “decreto Liquidità” e 33 del “decreto Rilancio” hanno l’obiettivo di agevolare la conclusione rispettivamente di contratti bancari (il primo) e finanziari e assicurativi (il secondo) durante tutto il periodo di emergenza sanitaria, attraverso l’applicabilità di modalità semplificate di scambio del consenso.

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