[04/11/20]

Doppio accertamento, la possibile difesa nelle indagini a "singhiozzo"

a cura di Laura Ambrosi

Pubblicato su NORME E TRIBUTI MESE, de Il Sole 24 ore, n. 11 del mese di novembre 2020

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L'accertamento presuntivo già definito dal contribuente non è idoneo a giustificare ulteriori maggiori redditi determinati dall'Ufficio con altre metodologie in un secondo atto impositivo. Secondo la Cassazione, il nuovo reddito accertato al socio presuntivamente non può giustificare la sua capacità reddituale per le spese personali. È questo il principio affermato in una recente ordinanza che merita più di qualche riflessione sia in relazione ai caratteri presuntivi della maggior parte degli accertamenti effettuati dall'Amministrazione, sia in ordine alla possibile difesa dinanzi al frazionamento della rettifica. Nonostante, infatti, il nostro ordinamento imponga un rigoroso obbligo di motivazione per emettere atti integrativi, spesso gli Uffici notificano accertamenti solo perché conseguenti a controlli effettuati da autonome aree o team (imprese di grandi o piccole dimensioni, lavoro autonomo, redditi diversi, delle persone fisiche, ecc). 

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