Pubblicato su Guida al Diritto, de Il Sole 24 ore, Dossier n. 4 del 10 ottobre 2020
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Inserito in sede di conversione - l'articolo in questione indica, con una disposizione che vale ai soli fini civilistici, i criteri da impiegare nella valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività, con riferimento sia ai bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, sia a quelli dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020.
Con l’inserimento del nuovo dell’articolo 38-quater in sede di conversione del decreto Rilancio con la legge n. 77 del 17 luglio 2020, il legislatore è tornato a occuparsi dei criteri di formazione dei bilanci di esercizio delle imprese italiane con efficacia dichiaratamente limitata ai soli fini civilistici.