[01/10/20]

Illegittima la deroga ai sessanta giorni per il contraddittorio

a cura di Laura Ambrosi

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Quotidiano del Diritto de Il Sole 24 Ore , del 1 ottobre 2020

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L’elevato ammontare della rettifica e il pericolo di perdita di gettito non rappresentano valide ragioni di urgenza per derogare i 60 giorni previsti per il contraddittorio necessario in conseguenza della verifica presso la sede. A tal fine, peraltro, rileva la data di sottoscrizione dell’atto e non la sua notifica. Ad affermare questi principi è la Cassazione con l’ordinanza numero 20711 depositata ieri.

Una società impugnava alcuni avvisi di accertamento eccependo, tra i diversi motivi, anche l’illegittimità perché sottoscritti dal funzionario prima del termine di 60 giorni previsto dallo statuto del contribuente.

Secondo la società, infatti, anche se la notifica era avvenuta oltre tale termine, l’emissione antecedente violava il diritto di contraddittorio preventivo previsto in caso di verifiche presso la sede del contribuente (articolo 12 comma 7 dello Statuto). Tanto più che nella specie non si ravvisavano le specifiche ragioni di urgenza che avrebbero derogato il suddetto termine. Entrambi i giudici di merito confermavano la tesi difensiva dichiarando l’illegittimità dei provvedimenti.

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi 01 10 2020
Quotidiano del Diritto 01 10 2020 



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