[28/09/20]

Il consulente paga l’illecito del cliente soltanto se c’è dolo

a cura di Antonio Iorio

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Quotidiano del Diritto de Il Sole 24 Ore del 28 settembre 2020

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Per ritenere il professionista compartecipe nei reati tributari commessi dal cliente, è necessario che sia integrato il dolo specifico dell’illecito e, pertanto, l’apporto professionale prestato deve essere caratterizzato dalla volontà fraudolenta finalizzata all’evasione. Ne consegue che l’indagine deve essere tesa ad accertare che il professionista abbia agito scientemente e unitamente al cliente, al fine di realizzare lo scopo prefigurato da quest’ultimo.

Nessuna responsabilità
Si esclude invece la responsabilità a titolo di concorso nel caso in cui il professionista abbia operato sulla base dei dati fornitigli dal cliente, la cui veridicità sia stata da quest’ultimo garantita, e non vi siano, comunque, elementi dai quali poterne desumere la mendacità. Analogamente è immune da censure l’operato del professionista che si sia limitato a prestare una mera consulenza, informando il proprio cliente delle possibili conseguenze, anche penali, derivanti da determinate condotte.

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi 28 09 2020
Quotidiano del Diritto 28 09 2020



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