[28/09/20]

L’esclusione dello studio dalle sanzioni tributarie è ad ampio raggio

a cura di Laura Ambrosi

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme e Tributi Plus, del 28 settembre 2020

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Oltre che sotto un profilo penale, il concorso potrebbe riguardare anche l’applicazione delle sanzioni tributarie al professionista ritenuto, in qualche modo, responsabile dell’illecito fiscale commesso dal contribuente.

Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 472/97, in tema di sanzioni amministrative tributarie, le violazioni compiute nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave, con la conseguenza che in assenza di tali caratteristiche la sanzione va applicata esclusivamente al contribuente.

A ciò si aggiunga che l’articolo 7 del decreto legge 269/2003, modificando i principi in tema di responsabilità personale, ha previsto che le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica, escludendo così dalla responsabilità i professionisti incaricati.

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi 28 09 2020
Norme e Tributi Plus 28 09 2020

 



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