[14/09/20]

Il ricorso sulla cartella non "sostituisce" quello precedente

a cura di Stefano Sereni

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme e Tributi Plus, del 14 settembre 2020

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Nel caso di impugnazione della comunicazione di irregolarità a seguito di controllo formale, il ricorso contro la successiva cartella di pagamento è ammissibile solo se riferito a vizi propri di tale atto. Diversamente, occorre la rinuncia dell’impugnazione originariamente presentata poiché si tratterebbe di una duplicazione del medesimo procedimento. Questi i principi contenuti nella sentenza 167/2/2020 della Ctp Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari), depositata lo scorso 31 luglio.

La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte di un contribuente di due cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo formale (ex articolo 36-ter Dpr 600/73) per illegittimità delle somme richieste in quanto non dovute. L’ufficio si costituiva, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dei ricorsi dal momento che il contribuente aveva già precedentemente impugnato le prodromiche comunicazioni di irregolarità: contro le successive cartelle potevano essere eccepiti solo vizi propri delle stesse, senza contestare nuovamente il merito della pretesa.

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi 14 09 2020
Norme e Tributi Plus 14 09 2020



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