[25/08/20]

Stop allo slittamento delle notifiche se la decadenza è prorogata al 2021

a cura di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme e Tributi Plus, del 25 agosto 2020

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Niente proroga della decadenza di un anno se il termine è posticipato oltre il 31 dicembre 2020: è questa, in estrema sintesi, la risposta dell’agenzia delle Entrate contenuta nella circolare 25/2020.

Sia per gli accertamenti cosiddetti «a tavolino» (articolo 5 comma 3 bis Dlgs 218/97) sia per le contestazioni sull’abuso del diritto (articolo 10 bis legge 212/2000), sebbene a diverse condizioni, è previsto uno slittamento del termine di decadenza, con l’obiettivo di consentire il pieno dispiegarsi del contraddittorio preventivo precedente l’atto impositivo.

Più precisamente, per gli accertamenti a tavolino se tra la data di comparizione indicata nell’invito al contraddittorio e quella di decadenza del potere di accertamento intercorrono meno di 90 giorni, c’è una proroga automatica di 120 giorni del termine per la notificazione dell’atto impositivo.

 

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi  25 08 2020
Norme e Tributi Plus 25 08 2020



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