[03/08/20]

La sospensione feriale per i termini processuali

a cura di Laura Ambrosi

Pubblicato su Norme e Tributi Plus, del 3 agosto 2020

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La sospensione feriale

L’art. 1 della legge 742/1969 prevede che il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, quindi nel calcolo di un termine non vanno considerati i giorni compresi in questo arco temporale. Vi rientrano, per il processo tributario, la notifica dell’atto alla controparte (ricorso, appello, ecc) e i depositi presso le segreterie delle commissioni o della Cassazione (costituzione in giudizio, deposito memorie, ecc).

Sospensione Covid

Dal 9 marzo all’11 maggio (per un totale di 64 giorni) c’è stata la sospensione dei termini processuali in conseguenza dell’emergenza sanitaria. In realtà, il legislatore ha previsto una sospensione fino al 15 aprile e, successivamente, una proroga fino all’11 maggio.

Norme e Tributi Plus 03 08 2020



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