[17/08/20]

In caso di recidiva la sanzione sale fino a 300mila euro

a cura di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme e Tributi Plus, del 17 agosto 2020

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L’omessa effettuazione della segnalazione di operazione sospetta, salvo che il fatto costituisca reato, viene punita in via amministrativa con la sanzione pecuniaria di 3mila euro.

È tuttavia prevista un’ipotesi di pena aumentata (per casi di violazioni gravi, recidive, ecc.) con un minimo edittale di 30mila euro e un massimo di 300mila, oltre alla pubblicazione del decreto sanzionatorio sulla sezione del sito del ministero dell’Economia o delle autorità di vigilanza di settore.

Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute, sistemiche o plurime producano un vantaggio economico, l’importo massimo della sanzione è elevato fino al doppio dell’ammontare del vantaggio medesimo, se determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450mila euro. L’importo può arrivare sino ad un milione di euro se il vantaggio non sia quantificato o quantificabile.

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi  17 08 2020
Norme e Tributi Plus 17 08 2020



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