[07/07/20]

Cessione del ramo di azienda: la plusvalenza non può essere accertata in via induttiva

a cura di Beatrice Santoro

Pubblicato su IPSOA quotidiano del 7 luglio 2020

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In tema di imposte sui redditi, l’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 147/2015, quale norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini del registro. L’Ufficio deve individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggiore corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria. È questo, ormai, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione.

La normativa in materia di imposte sui redditi che regola la tassazione delle plusvalenze dei beni immobili, quali aree fabbricabili e fabbricati strumentali o di aziende e di rami di queste (articoli 67 e 68 TUIR) prescrive che, in caso di cessione a titolo oneroso, le plusvalenze siano considerate redditi diversi se conseguite dai soggetti passivi IRPEF o redditi di impresa se relative ai beni inerenti all’attività di impresa. Le plusvalenze si considerano conseguite nel primo caso con l’incasso dei corrispettivi della vendita, nel secondo, invece, con la maturazione del diritto al corrispettivo.

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