[03/07/20]

Contenzioso tributario, rito emergenziale per le udienze fissate prima del 30 giugno

a cura di Antonio Iorio

Pubblicato su Norme e Tributi Plus, del 3 luglio 2020

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Le udienze di luglio se fissate prima del 30 giugno seguiranno le regole previste nel periodo emergenziale. Sono infatti sempre valide ai fini processuali le decisioni assunte prima del 30 giugno anche se non si è in presenza di effetti irreversibili. Sono così irrilevanti le modifiche apportate dalla legge 70/2020 di chiusura dello stato di emergenza al 30 giugno. È questa, in estrema sintesi, la tesi che sembra preferire l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione nella relazione tematica sulle ricadute sui giudizi civili a seguito della soppressione della norma che prevedeva lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2020

Ma vediamo, in sintesi, i termini della problematica.

Sospensione e proroghe. Per affrontare l’emergenza sanitaria sul piano giudiziario è stata disposta la sospensione (al 15 aprile 2020, poi prorogato all’11 maggio 2020) di udienze, attività e termini processuali (prima fase). Cessato il periodo di sospensione generalizzata, è stato attribuito ai dirigenti degli uffici giudiziari il compito e la responsabilità di adottare misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione dei procedimenti, caso per caso valutate necessarie sulla scorta delle emergenze epidemiologiche certificate nel territorio di riferimento (seconda fase).

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