[06/07/20]

La richiesta a terzi non blocca la regolarizzazione

a cura di Laura Ambrosi

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme e Tributi Plus, del 6 luglio 2020

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Se il contribuente regolarizza la dichiarazione fraudolenta, infedele od omessa prima dell’inizio del controllo, non è punibile ai fini penali. A tal fine potrà utilizzare anche il ravvedimento operoso, beneficiando delle riduzioni previste per le sanzioni amministrative.

Le modifiche contenute nel Dl 124/2019 hanno esteso la non punibilità già prevista per i reati di dichiarazione infedele e omessa presentazione (rispettivamente articoli 4 e 5 del Dlgs 74/2000) anche alla dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e mediante alti artifici.

Tale causa di esclusione della punibilità scatta allorché i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, siano estinti con l’integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso, sempreché la regolarizzazione intervenga prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. 

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi  06 07 2020
Norme e Tributi Plus 06 07 2020



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