[17/06/20]

Il legislatore differisce di un anno la sola comunicazione degli atti

a cura di Laura Ambrosi

Pubblicato su Guida al Diritto, de Il Sole 24 ore, n. 27 del 20 giugno 2020

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Il decreto Rilancio ha risolto anche la spiacevole questione che si era creata in merito ai termini di decadenza.

L’articolo 157 del Dl 34/2020, ha prorogato di un solo anno la notifica degli atti con scadenza naturale nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020.

Più precisamente è previsto che, in deroga alla legge 212/2000 (ossia lo Statuto del contribuente) gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione sanzioni, recupero crediti imposta, liquidazione e rettifica, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro fine anno, ma notificati nel 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza. Sono le ipotesi di violazioni costituenti reato o per le quali è ravvisato il pericolo di riscossione.

È sicuramente singolare la scelta di differire di un anno solo la notifica degli atti, mentre l’emissione deve avvenire entro il 2020. A tal fine, la norma prevede espressamente che l’elaborazione o l’emissione sarà provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia, compresi i sistemi di gestione documentale. Si tratta di informazioni presumibilmente riscontrabili attraverso un accesso agli atti, salvo che gli uffici non decidano di allegare tali dati agli atti notificati.

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