[17/06/20]

In base al periodo della notifica scatta la data per impugnare

a cura di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Pubblicato su Guida al Diritto, de Il Sole 24 ore, n. 27 del 20 giugno 2020

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Sono prorogati al 16 settembre 2020 una serie di pagamenti legati in generale alla macrocategoria degli atti impositivi.

Più precisamente si tratta dei versamenti derivanti da pretese erariali, che scadrebbero naturalmente nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 relativi a:

1. atti di accertamento con adesione;
2. accordo conciliativo;
3. accordo di mediazione;
4. atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;
5. atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;
6. atti di recupero dei crediti di imposta indebitamente utilizzati;
7. avvisi di liquidazione per omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, successioni, donazioni, e imposta sostitutiva sui finanziamenti;
8. pagamenti in acquiescenza degli avvisi di accertamento.

La proroga si applica anche alle eventuali rate delle somme pretese in tali atti: vale a dire, quindi, che se nel periodo tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 fossero in scadenza una o più rate del piano di dilazione, anche queste sono rinviate al 16 settembre, senza alcuna penalità.

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