[17/06/20]

Con dieci rate non corrisposte niente pagamenti dilazionati

a cura di Alessandro Gulisano e Annamaria Paolillo

Pubblicato su Guida al Diritto, de Il Sole 24 ore, n. 27 del 20 giugno 2020

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Con l’introduzione dell’articolo 154 il decreto Rilancio è intervenuto a modificare la portata temporale della sospensione prevista dall’articolo 68 del Dl 18/2020, cosiddetto Cura Italia.

In particolare con il decreto Cura Italia sono stati sospesi i termini scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, disponendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

La disposizione, tenendo conto del protrarsi dei gravi effetti economici causati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della predetta sospensione, stabilendo, altresì, che per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate.

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